Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione  che  di  quelle  modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Nel primo  periodo del  comma  2 dell'articolo  37 del  decreto
legislativo 19  febbraio 1998, n.  51, le parole:  "Entro centottanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno".
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo
          19 febbraio 1998, n.  51 (Norme in  materia di  istituzione
          del giudice   unico di primo    grado),  come    modificato
          dalla legge  qui  pubblicata, e'  il seguente:
            "Art.  37. - 1. In deroga  al disposto dell'art. 2, terzo
          comma, del regio  decreto  legislativo 31   maggio    1946,
          n.  511,   i  magistrati titolari dei  posti di consigliere
          pretore    dirigente,  di  consigliere  pretore,         di
          procuratore     della   Repubblica    presso  la    pretura
          circondariale  e di  procuratore   aggiunto dello    stesso
          ufficio,    in  attesa    di  essere   destinati ai   nuovi
          incarichi   o funzioni   a  norma  delle  disposizioni  che
          seguono,  esercitano le funzioni di presidente di sezione o
          di  procuratore  aggiunto  presso gli uffici cui sono state
          trasferite  le  funzioni  degli     uffici   soppressi;   i
          magistrati titolari dei  posti  di  presidente  di  sezione
          di    tribunale    eventualmente  soppressi  continuano  ad
          esercitare   transitoriamente tali funzioni.  I  magistrati
          titolari   dei   posti  soppressi  di  consigliere  pretore
          dirigente  e  di  procuratore   della   Repubblica   presso
          la    pretura circondariale collaborano   con il presidente
          del tribunale e  con il procuratore  della  Repubblica  per
          la   risoluzione,   in   particolare,   dei   problemi   di
          organizzazione degli uffici ristrutturati.
            2.  Entro    un  anno  dalla  data  di    efficacia delle
          disposizioni del  presente  decreto,    i  magistrati  gia'
          titolari   dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere,
          in deroga al disposto dell'art. 194 del  regio  decreto  30
          gennaio  1941,    n.  12,  l'assegnazione  a  posti vacanti
          pubblicati.   Nell'assegnazione dei   posti   vacanti    di
          presidente  di tribunale ordinario,  presidente di  sezione
          di    tribunale  ordinario,  procuratore della Repubblica e
          procuratore aggiunto della Repubblica presso  il  tribunale
          ordinario, sono  particolarmente  valutate   le  attitudini
          allo    svolgimento    di  funzioni   direttive  dimostrate
          nell'esercizio delle precedenti funzioni.
            3. Nel   medesimo termine   indicato  nel  comma    2,  i
          magistrati  gia'  titolari dei  posti indicati nel  comma 1
          possono   chiedere altresi',  eventualmente    subordinando
          gli    effetti della   domanda  al  mancato conferimento di
          un posto richiesto   a norma   del  comma  2,    di  essere
          destinati  all'esercizio di  una  delle seguenti  funzioni,
          anche    in  soprannumero  riassorbibile  con le successive
          vacanze:
            a) consigliere di corte  di cassazione, limitatamente  ai
          magistrati  titolari dei posti soppressi indicati nell'art.
          33, comma 2;
            b) consigliere di corte di appello nel distretto da  essi
          scelto;
            c)  giudice  di  tribunale  o sostituto procuratore della
          Repubblica in una sede da essi scelta.
            4. I  magistrati gia' titolari dei   posti  indicati  nel
          comma    1  che  nel termine perentorio previsto  non hanno
          richiesto l'assegnazione a norma   del  comma    2    o  la
          destinazione    a norma   del  comma 3,  sono destinati  di
          ufficio  ad  esercitare   le   funzioni   di   giudice   di
          tribunale  o    di sostituto   procuratore della Repubblica
          negli uffici cui sono state  trasferite le  funzioni  degli
          uffici    soppressi,  o, se si   tratta di  magistrati gia'
          titolari  di posti  di presidente  di sezione di tribunale,
          presso lo  stesso  ufficio  in  cui  esercitavano  le  loro
          funzioni.    La  stessa   disposizione si applica  a coloro
          che non hanno ottenuto  l'assegnazione a norma   del  comma
          2  e  che   non hanno richiesto la destinazione a norma del
          comma 3.
            5.     Le   eventuali     nuove    destinazioni      sono
          considerate      come trasferimenti a domanda   a tutti gli
          effetti e,  in particolare, agli effetti previsti dall'art.
          13 della legge   2 aprile  1979,  n.  97,  come  sostituito
          dall'art.   6 della  legge 19 febbraio  1981, n.  27, salvo
          quanto previsto dall'art. 34, comma   2,  secondo  periodo,
          del presente decreto.
            6.  In  deroga  all'art. 194 del regio decreto 30 gennaio
          1941, n. 12, i   magistrati   indicati    nel    comma    1
          possono   chiedere   di   essere trasferiti ad altre sedi o
          assegnati ad altre funzioni trascorsi due anni  dal  giorno
          dell'inizio  effettivo dell'attivita' nell'ufficio al quale
          sono  stati    destinati  a norma dei   commi 2, 3 e  4 del
          presente articolo,   o,   se   in    soprannumero,    senza
          l'osservanza  di  alcun termine.".